Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 609-bis. 1 del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 609-bis.1. - (Reato di molestie assillanti). - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, di paura o di disagio emotivo, tale da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psichica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
      Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
      La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestie assillanti.
      Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestie assillanti il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri posti abitualmente frequentati dalla persona offesa o al domicilio di parenti, affini o conoscenti della stessa.
      Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

 

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